Certificazioni anagrafiche – indicazioni
Dal giorno 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.
Per questo motivo ogni cittadino, quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione in autocertificazione, che può rendere direttamente davanti al funzionario senza altre attività oppure redigere prima, allegando la fotocopia di un documento di identità valido.
Dal sito internet istituzionale del Comune di Mazzè www.comune.mazze.to.it. è possibile stampare i modelli di autocertificazione.
Sui certificati emessi dal 01/01/2012 è infatti indicato:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (art. 15 Legge n° 183 del 12 novembre 2011).
Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo (€ 16,00 più € 0,52 per diritti di segreteria), ad eccezione dei certificati gratuiti (nascita, matrimonio, morte) e dei certificati anagrafici emessi per esclusivo utilizzo nell´ambito di procedimenti giurisdizionali in materie per le quali vige l’esenzione del bollo (€ 0,26 per diritti di segreteria), quali:
- a) procedimenti in materia penale;
- b) controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- c) controversie individuali di lavoro o concernenti pubblico impiego;
- d) controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
- e) controversie in materia di equo canone delle locazioni di immobili urbani;
- f) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) recupero crediti professionali dei difensori d´ufficio;
- h) adozione, affidamento e tutela di minori.
Richieste di notizie anagrafiche o di rilascio di certificati anagrafici, per telefono, via e-mail o posta ordinaria.
In base a quanto specificato dalle norme in vigore (art. 37 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989) non è possibile rilasciare notizie (informazioni) anagrafiche, e questa normativa vale senza alcuna distinzione per tutti, e per qualsiasi motivo che si possa addurre.
Per quanto riguarda la richiesta di certificazione, è possibile rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza o lo stato di famiglia.
Ovviamente, serve apposita domanda, avendo cura di indicare l´Ente, Ufficio o Servizio al quale è destinato, ovvero a chi deve essere presentato ed il procedimento che prevede l´esibizione di detto documento. Si ricorda che per gli Enti Pubblici, Uffici Pubblici o Gestori di Servizi Pubblici, vige la normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, ovvero l´autocertificazione (artt. 45, 46 e 47) che rende “obbligatorio”, per le amministrazioni pubbliche ed i gestori o esercenti di pubblici servizi, ricevere autocertificazioni e dichiarazioni, in sostituzione dei certificati, considerando (art. 74) “violazione dei doveri d´ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico”.
Come se ciò non bastasse, l´art. 43 impone:
“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all´art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati, i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d´ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell´interessato, dell´amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall´interessato”.
E´ chiaro a questo punto, che le richieste di certificati anagrafici da esibire presso Amministrazioni Pubbliche o gestori di pubblici servizi, NON DOVRANNO MAI PIU´ ESSERE PRESENTATE.
Pertanto, le rimanenti necessità di certificati anagrafici, si possono solo configurare in richieste di utilizzo personale o privato o esibizione presso uffici o servizi privati.
Si precisa, in definitiva che la suddetta certificazione, NON PUO´ USUFRUIRE DELLE ESENZIONI PREVISTE e sarà soggetta ad imposta di bollo, come ripetutamente chiarito da diverse risoluzioni del Ministero delle Finanze o dall´Agenzia delle Entrate.
Per l´attività degli avvocati, come la necessità di notificare un atto processuale, intanto, si dovrà allegare, ove possibile, idonea delega del cliente o del Tribunale competente, mentre i certificati saranno rilasciati in bollo, come riportato sulla risoluzione n. 450825 del 10/11/1990 del Ministero delle Finanze.
Le richieste di certificati anagrafici, pertanto, dovranno essere fatte tramite posta ordinaria ed allegare:
- a) marca da bollo da € 16,00;
- b) € 0,52 in contanti, per ogni certificato;
- c) busta pre-affrancata per la risposta.
In caso di urgenza il certificato pronto per l´invio postale potrà essere anticipato via mail, purchè la richiesta lo specifichi espressamente e contenga l´indirizzo di posta elettronica.